Autoscuole

Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore. Sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province, alle quali compete, altresì, l'applicazione delle sanzioni.

L'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti ed istruttori in possesso di specifico attestato di qualifica professionale.

Qualora più scuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente o parzialmente, al centro di istruzione automobilistica la formazione dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS, BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale. In tal caso le dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle singole autoscuole consorziate possono essere adeguatamente ridotte.

Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.)

Per poter esercitare l'attività di autoscuola, le persone fisiche o giuridiche, le società, gli enti possono presentare allo Sportello Unico del Comune in cui ha sede l’attività una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), redatta sull'apposito modello predisposto da questa Provincia.

In ogni caso l'attività non può essere iniziata prima della verifica del possesso dei requisiti prescritti (art. 123 comma 7bis del Codice della Strada).

I controlli riguarderanno la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella S.C.I.A., nonchè l'idoneità dei locali.

All’interno dei locali di autoscuola possono essere svolte attività consentite e compatibili quali l’attività di impresa di consulenza automobilistica e di scuola nautica.

I requisiti

Si ritiene inoltre indispensabile precisare preliminarmente che i soggetti che intendono avviare un'attività di autoscuola devono obbligatoriamente garantire in capo al Titolare/Legale Rappresentante la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’attività di autoscuola

Il requisito di esclusività comporta che il titolare/legale rappresentante può ricoprire tale qualifica con riferimento ad una sola autoscuola. Qualora svolga ulteriore prestazione lavorativa, (di carattere subordinato o autonomo), occorrerà verificarne in concreto la compatibilità con lo svolgimento dell’attività di autoscuola.

Il Titolare/Legale Rappresentante deve inoltre:

  • aver compiuto gli anni ventuno

  • risultare di buona condotta

  • essere in possesso di :

  • adeguata capacità finanziaria

  • diploma di istruzione di secondo grado

  • abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque anni

Il requisito dell'idoneità tecnica con almeno una esperienza biennale, di cui all'ultimo punto sopra elencato, si perfeziona con l'esercizio effettivo, negli ultimi cinque anni, di ciascuna mansione per almeno due anni, ovvero 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di insegnante di teoria e 2 anni di esercizio effettivo dell'attività di istruttore di guida (in caso di part-time occorrerà proporzionare le ore lavorate al fine del raggiungimento del requisito dell’esperienza biennale).

Non è possibile cumulare i periodi di tempo di esercizio di una mansione con quelli dell'altra mansione per il raggiungimento dei due anni di esperienza.

In caso di revoca dell'esercizio dell'autoscuola per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi 5 anni dalla revoca o a seguito di intervenuta riabilitazione.

Per le società i suddetti requisiti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, devono essere posseduti da tutti i soci aventi la legale rappresentanza.

Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti.

L'attività non può essere esercitata da coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada (sorveglianza speciale di P.S. - divieto di soggiorno - obbligo di soggiorno o dimora).

Insegnanti di teorie ed istruttori di guida.

 Per ciascuna sede l’autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni . L’autoscuola o il centro di istruzione automobilistica devono avere a disposizione almeno un ulteriore istruttore di guida qualora siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami allievi in numero superiore a 160 nel corso dell’anno.
•    per conseguire l’abilitazione di istruttore di guida è necessario essere in possesso della  patente di guida comprendente almeno le categorie

  • A, B, C+E e D    (insegnamento per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi)

  • B, C+E e D    (esclusione insegnamento per la guida di ciclomotori e motocicli)

Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni  possono continuare a svolgere le proprie funzioni purché mantengano la titolarità della  patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari (purché la massa autorizzata se trattasi di autotreni od autoarticolati, non sia superiore a 20 tonnellate).

N.B.
Gli insegnanti/istruttori abilitati dopo il 25 marzo 2011 debbono frequentare un corso di formazione periodica della durata di 8 ore presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente entro due anni dal conseguimento dell’abilitazione.
Gli insegnanti/istruttori abilitati entro il 25 marzo 2011 debbono frequentare un corso di formazione periodica della durata di 8 ore presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente entro due anni da tale data ossia entro il 25 marzo 2013.
La formazione periodica è ripetuta con cadenza biennale a decorrere dalle date precedenti.
Il corso di formazione periodica può essere frequentato solo a partire dal sesto mese antecedente il compimento del periodo precedente.

La frequenza del corso di formazione periodica deve essere annotata sul relativo attestato di idoneità.

Verifiche istruttorie

A seguito della presentazione della SCIA, la Provincia verifica tempestivamente la presenza della documentazione richiesta. Verificata la completezza della documentazione presentata, seguirà apposita comunicazione dell'Ufficio competente all'Impresa interessata.

Nei locali oggetto di apertura dell'attività l'Ufficio potrà svolgere un sopralluogo finalizzato a verificare la conformità di locali, arredi e attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa di settore, come documentati nella modulistica allegata alla SCIA.

Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta , oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti la Provincia invita l’impresa a regolarizzare la documentazione o, dove ciò sia possibile, a conformarsi alla normativa vigente entro un termine stabilito.

Si rileva che, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione può sempre e in ogni tempo adottare i citati provvedimenti inibitori e conformativi (art. 19, comma 3 L. 241/1990, come modificato dalla L. 122/2010), oltre ai provvedimenti previsti dalla normativa specifica (DPR 445/2000).

Attivita’ di Vigilanza

I controlli ispettivi riguardano:
•    il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, all’arredamento ed attrezzatura tecnico-didattica, ai mezzi, al personale, alla tenuta ed alla corretta compilazione dei registri (iscrizione/giornale), all’attività didattica fissati dalla normativa di settore (DM 17.05.1995 n. 317) lo svolgimento di attività diverse all'interno dei locali dell'autoscuola (si ricorda che sono compatibili solo le attività riconducibili alla circolazione stradale)

E' prevista la verifica da parte dell'Ufficio competente del permanere dei requisiti prescritti per l'attività di autoscuola ad intervalli di tempo non superiore a 3 anni (come stabilito dall'art. 123 comma 7-bis Codice della Strada.

 Le principali sanzioni  

Chiunque gestisce un'autoscuola senza la segnalazione di inizio attività o i requisiti prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

L’istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dall’art. 123 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada costituisce esercizio abusivo dell’attività di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l’attività di autoscuola è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.240 a euro 15.360. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis dello stesso articolo.

Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639.

Attenzione: si comunica che il Consiglio provinciale con Deliberazione n. 31 del 29 aprile 2024 - pubblicata sull'Albo pretorio provinciale in data 21 maggio 2024 - ha aggiornato le spese di segreteria relative ai procedimenti di competenza dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Cuneo come da Allegato A. I nuovi importi sono in vigore dalla data di pubblicazione della sopra menzionata Delibera.

Allegato A

Si ricorda, inoltre, che dal 1° settembre 2021 il versamento delle spese amministrative e dell’imposta di bollo potrà essere effettuato esclusivamente mediante il sistema di pagamento elettronico PagoPA come da indicazioni disponibili al seguente link:  https://www.provincia.cuneo.it/ente/pagopa

Digitalizzazione documenti

A far data dal 1° gennaio 2019, per esigenze di digitalizzazione di tutti i documenti in ingresso al protocollo dell’Ente, l’utenza dell’Ufficio Trasporti è invitata:

  • all’utilizzo prioritario della PEC per tutti gli invii di comunicazioni, istanze, documenti, ecc. indirizzati all’Ufficio;
  • solo qualora gli utenti siano sprovvisti di indirizzo PEC la trasmissione dei documenti potrà avvenire in modalità cartacea (tramite posta o consegna diretta). In tal caso si chiede che tutta la documentazione sia predisposta in formato A4
Referente/i: 
Galfrè Mara
Telefono: 
0171 445 965
Dirigente: 
Risso Alessandro
Incarichi di elevata qualificazione: 
Di Brigida Cecilia
Riferimento normativo: 

Art. 123 comma 7bis del Codice della Strada

Art. 120 comma 1 e 123 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada

Art. 19, comma 3 L. 241/1990, come modificato dalla L. 122/2010

DPR 445/2000

DM 17.05.1995 n. 317

Ubicazione ufficio: 
4° piano, stanza n. 413
Codice ufficio: 
TRA
Codice Servizio: 
autoscu
Allegati / Modulistica: 

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